WHISTLEBLOWING

LINCOTEK RUBBIANO S.P.A., di seguito “la “Società”, recepisce, quale obbligo di legge, l’istituto del “Whistleblowing” al fine di contrastare eventuali fenomeni illeciti nell’ambiente di lavoro e, in particolare, al fine di prevedere una specifica tutela per il soggetto che voglia segnalare un illecito, di seguito il “Segnalante”, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, ai sensi del  D.Lgs. n. 24 emanato il 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

La Società ha istituito un proprio canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza assoluta del Segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e dell’eventuale documentazione ad essa allegata.

Il canale interno adottato consiste in una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni a libero accesso da parte dei Segnalanti, raggiungibile tramite il seguente link:

La gestione del canale di segnalazione interno viene affidato al Presidente dell’Organismo di Vigilanza, l’Avv. Luca Gioia, di seguito “Gestore delle segnalazioni”, dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti dalla normativa di riferimento e specificatamente autorizzato dalla Società.

Al termine del processo di segnalazione, il Segnalante, previo consenso espresso, può identificarsi rendendo noti i propri dati identificativi e di contatto o in alternativa può procedere a segnalazione anonima.

In entrambi i casi, al termine del processo di segnalazione verrà attribuito un codice numerico che consentirà al Segnalante di accedere all’interfaccia di monitoraggio della segnalazione, garantendo la c.d. “spersonalizzazione”, ossia l’accesso futuro alla piattaforma senza specifiche credenziali che possano anche indirettamente consentirne l’identificazione.

Inoltre, al fine di garantire la massima riservatezza dell’identità del Segnalante, la Società individua nell’l’Avv. Giuliano Maffi, dello studio legale Studio LGM, Corso Porta Nuova 133 – Verona – la figura del Custode delle identità, che solo su esplicita e motivata richiesta del Gestore delle segnalazioni, consente a quest’ultimo di accedere all’identità del Segnalante.

Si precisa che l’identità del Segnalante non è mai nota al Custode che, pertanto, non tratterà i dati personali presenti nella segnalazione.

La Società ha implementato misure di sicurezza tecniche e organizzative  volte a garantire la massima riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali e, pertanto, l’identità del Segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione saranno mantenuti riservati in ogni fase di gestione della segnalazione, in modo che lo stesso non possa subire alcuna discriminazione o pressione, diretta o indiretta.

La piattaforma, mediante i canali interni di comunicazione, consente al Gestore delle Segnalazioni di interloquire con il Segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, garantendo, in ogni momento la riservatezza dell’identità di quest’ultimo.

La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà, pertanto, essere utilizzata dal Segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Si raccomanda di accedere alla piattaforma mediante dispositivi e connessioni internet non del Titolare del trattamento, poiché i dati relativi alla cronologia di accessi a Internet, nel caso di specie alla piattaforma Whistleblowing potranno essere memorizzati nel browser Internet disponibile sul dispositivo aziendale in uso e/o nel firewall/proxy server aziendale. La Società potrebbe accedere a tali dati, direttamente o indirettamente, per il tramite dei propri amministratori di sistema per le finalità di manutenzione, assistenza tecnica e sicurezza informatica.

Si precisa che, le tutele non sono garantite quando è accertata, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e che, in tali casi, al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il Segnalante ha diritto di avvalersi del canale esterno messo a disposizione da ANAC nei seguenti casi:

  • non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivato o, se attivo non è conforme;
  • la segnalazione tramite canale interno non ha avuto seguito;
  • la segnalazione tramite canale interno potrebbe essere non efficace oppure potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, protezione dell’ambiente, etc.).

Ogni informazione sullo strumento messo a disposizione dall’ANAC, nonché l’accesso al servizio di segnalazione medesimo, sono raggiungibili al seguente link: Whistleblowing – www.anticorruzione.it

Per prendere visione dell’Informativa Privacy Whistleblowing clicca qui.